Il pensiero transgender e il suo contributo ai “gender studies”

29 Giugno 2014 – Spazio A – Evento Milano Pride Week 2014

Intervento pubblico in occasione dell’evento Generati non creati. Come siamo finite in una situazione del genere?, organizzato e promosso dalle associazioni Milk Milano, Arcilesbica Zami Milano, Arcobaleni in marcia e con la collaborazione di Teodoro Scorcia.

 

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Sono qui per parlarvi del contributo che le persone transgender hanno dato in termini di teorizzazione e prospettive ai gender studies. Qual è stata e qual è la riflessione delle persone trans su questi temi, che cosa hanno scritto e pubblicato in merito? Qual’è la letteratura di riferimento?

Nel farlo mi soffermerò sull’Italia, seguendo un’ordine cronologico che ci permetta anche di storicizzare queste elaborazioni, cercando di ricostruire la dinamica discorsiva interna alla nostra comunità degli ultimi quarant’anni, partendo dall’approvazione della legge 164/82, che allora legalizzò l’iter di transizione, e che ancora oggi norma i nostri percorsi.

Consideriamo anzitutto che negli ultimi anni abbiamo deciso di abbandonare gradualmente il termine “transessuale”. Questo termine fu infatti coniato da un discorso scientifico che tutt’oggi che ci ingabbia nella patologia. Infatti, se da un lato accogliamo come un successo il fatto che la quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi in tutto il mondo, noto anche come DSM o “bibbia della psichiatria”, pubblicata in Italia quest’anno, sottolinei finalmente come la non conformità di genere non sia un disturbo mentale in sé, gettando importanti presupposti per la depsichiatrizzazione della nostra condizione, dall’altro è comunque un fatto che, fintanto che non riusciremo a far depennare la nostra condizione dalla Classificazione Internazionale delle Malattie come fu per l’omosessualità il 17 maggio del 1990 (il famoso ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sarà aggiornato nel 2016), non conquisteremo il diritto all’autodeterminazione.

Abbiamo abbandonato gradualmente il termine “transessuale” anche perchè semanticamente inappropriato, con quell’idea di mero passaggio da un sesso ad un altro che di fatto esclude ed annulla tutte le sfumature e le peculitarità dei nostri percorsi.

Ora utilizziamo la parola “transgender”, che ha un’origine politica, che nasce in ambito LGBT, che è cosa nostra, e che, nella sua accezione originaria, si basa sull’idea che la totalità dell’esistente non sia riconducibile ad una logica binaria e duale.

Ora, una precisazione sulla legge 164/82: sono grata a quelle signore che nel 1979, peraltro l’anno in cui sono nata, hanno protestato e si sono presentate a seno nudo in una piscina di Milano, arrivando a farsi arrestare perché lo Stato riconoscesse l’esistenza delle persone trans con una legge.

Ma dobbiamo riconoscere che questa è una legge squisitmanente transessuale e affatto transgender, nell’accezione cui facevo riferimento poc’anzi, ed è stata soprattutto la prassi applicativa di questa legge negli ultimi quarant’anni a darne prova conducendo all’inserimento coatto di ogni forma di differenza rispetto alla concezione binaria dei generi all’interno del binomio maschio-femmina e a danno del riconoscimento della figura della persona trans* come soggetto di diritti.

Quindi, qualsiasi elaborazione sul tema non può prescindere dall’inquadramento della nostra condizione nella patologia e da una legge molto binaria (maschio/femmina).

Richiamando il titolo di questo nostro evento così bello e importante, potremmo chiederci: come siamo finiti in una situazione del genere?

Nella nostra ricerca di risposte a questa domanda possiamo fare anzitutto riferimento alla letteratura storica- antropologica, che ha evidenziato come l’occidentalizzazione e la modernizzazione abbiano di fatto determinato il tramonto della variabilità di genere come opzione identitaria dell’essere umano culturalmente riconosciuta, delegittimando quelle culture anche millenarie che invece ne incoraggiavano l’esistenza. Il rigido binarismo dei generi promosso dalle religioni monoteistiche, dall’avvento del capitalismo e dall’affermazione del positivismo è divenuto il paradigma dominante, bollando come “devianti” le espressioni identitarie che non rientrano nella dicotomia maschile/femminile.

Ci può venire poi in aiuto una delle più grandi figure del Novecento filosofico: Michel Foucault, che definì “sguardo normalizzatore” quella visione della ragione scientifica moderna che ha portato alla concettualizzazione di alcuni gruppi come diversi, in contrapposizione alla rispettabilità di altri gruppi definiti soggetti neutri, messa in atto dalla cultura scientifica, estetica e morale dell’Ottocento e del primo Novecento. Questa concettualizzazione ha fatto sì che, a partire dal XIX secolo, nelle società giudaiche, cristiane e islamiche, la naturale “variabilità di genere” dell’essere umano sia stata inquadrata come patologia.

Altro importante strumento della scatola di attrezzi foucaultiana è la sua analisi della genesi di un “discorso di rimando” da parte di omosessuali (e transessuali) a questo inquadramento nella patologia, di come il poter “parlare di sè” abbia permesso alle persone omosessuali e trans di rispondere ad un discorso che li definiva perversi e devianti rispetto ad una norma.

Qual è stato quindi il discorso di rimando delle persone trans ad un discorso scientifico e ad un sistema culturale e valoriale che le ha bollate come devianti e patologiche?

Tornando all’Italia, nel corso degli anni ’90 vengono pubblicati tre importanti saggi di donne transgender che hanno inciso sul nostro pensiero e su tutta l’elaborazione successiva:

  • nel 1995 Castelvecchi pubblica“Dal cybersex al transgender: tecnologie, identità e politiche di liberazione ” di Helena Velena;

  • nel 1997 arriva “L’apartheid del sesso. Manifesto per le nuove libertà di genere” di Martine Rothblatt, pubblicato dal Saggiatore con una bella prefazione di Maria Nadotti;

  • nel 2000 la casa editrice “Il dito e la luna” pubblica “Transessualismo e transgender” di Diana Nardacchione, una delle esponenti più autorevoli dell’intellighentia transgender, che oggi abbiamo l’onore di avere qui.

Sono tre testi che nella comunità trans italiana, e non solo, girarono tantissimo all’epoca e contribuirono a formare molti militanti del movimento, furono veri e propri “must” per chi volesse intraprendere un percorso politico.

Tre saggi assolutamente eretici rispetto al dogma binario e di inquadramento nella patologia, di cui ora andrò a parlarvi, spendendo anche qualche parola sulle donne, tutte curiosamente transgender lesbiche, che li hanno scritti.

Helena Velena è una cantante, attivista nel movimento punk fin dagli anni ‘70 e scrittrice italiana.Ormai credo che pochi ricordino che Helena fu di fatto la prima ad importare in Italia le discussioni sul transgender con la sua pubblicazione “Dal cybersex al transgender”. Helena, nella sua elaborazione, parte da Internet, e più in generale dal cyberspazio, definendoli importanti strumenti che permettono sperimentare la propria identità di genere e la propria volontà di uscire fuori da una logica sessuale binaria, dando la possibilità di creare un laboratorio virtuale dove si sperimentano nuovi modi di essere e di interagire socialmente, per poi arrivare al transgender.

Secondo l’autrice, è importante ricordare che se la parola transgender spesso finisce per sovrapporsi con “transessuale”, non va comunque considerata ne come sinonimo “politicamente corretto”, ne come indicatore di persona transessuale “non riconvertita genitalmente”, ma piuttosto, e qui cito testualmente,

la presa di coscienza vissuta direttamente e quindi direttamente rivendicata dell’insostenibilita’ sociopolitica della fissita’ identitaria, sia su basi biologiche che culturali. Ne risulta pero’ conseguente che una buona parte della sistemizzazione del pensiero transgender va in direzione del confitto aperto con il “trattamento” da parte della classe medica e della psichiatria ma anche psicoterapia (ormai) ufficiale, delle persone transessuali. E nello specifico contro la logica del “percorso di adeguamento” agli stereotipi, ma anche alle forme espressive tipiche, per necessita’ di integrazione sociale, dettato dalla visione binaria del gender, proponendo piuttosto un adeguamento della societa’ alla comprensione dei meccanismi della libera espressione desiderante del se. Transgender e’ quindi la consapevolezza della rivoluzionarieta’ dell’autolegittimazione di qualunque risultante, sia di pattern che identitaria, interpretata in chiave di critica situazionista e opposta ali dettami della logica binaria.”.

Secondo Helena Velena l’identità di una persona è determinata da tre variabili: il sex, il gender, e la preferenza sessuale. L’autrice rifiuta la parola “orientamento”, negando l’accezione deterministica di questo termine; sceglie invece “preferenza” per mettere, l’accento sulla mutabilità degli orientamenti sessuali, che sarebbero quindi dinamici, non fissi e determinati. Dimostrando la non binarieta’ di questi tre piani, se ne ricava una infinita’ possibile di combinazioni inascrivibile alla fissita’ dei comportamenti di gender definiti come obbligatoriamente corrispondenti al sesso biologico, perche’ necessari alla struttura patriarcale e giudaico-cristiana.

Martine Rothblatt è una donna transgender statunitense, avvocato, oggi presidente del consiglio di amministrazione di una delle più importanti società nel campo delle biotecnologie, (“United Therapeutics Corporation”). Rothblatt è di recente salita agli onori delle cronache per essere una delle dirigenti donne più pagata d’America.

La tesi che Rothblatt sostiene nel suo “L’apartheid del sesso”, è quella dell’esistenza di un continuum di tipologie sessuali che vanno dal “molto maschile” al “molto femminile”, e che tra i due estremi vi sia una varietà potenzialmente infinita di generi che contempla un ampio arcobaleno di possibilità androgine. L’autrice arriva ad affermare che, se al mondo ci sono sette miliardi di persone, esistono anche sette miliardi di irripetibili identità sessuali.

Rothblatt intende dimostrarci che non esiste alcuna caratteristica socialmente significativa che definisca l’umanità in due gruppi assoluti, uomini e donne, e che, rispetto al ruolo che ciascuno di noi ricopre nella società, i genitali sono irrilevanti tanto quanto il colore della pelle. Di conseguenza, la divisione legale degli individui in maschi e femmine non è meno sbagliata della divisione in neri e bianchi.

Secondo Rothblatt, la tesi della continuità sessuale costituisce una seria minaccia per la struttura di potere governata dagli uomini: se non esistono tipologie sessuali nette e distinte, ne consegue che non possa più esservi apartheid sessuale, né un potere attribuito per nascita.

L’unità a livello sessuale avrà per l’umanità conseguenze più decisive di qualunque altra rivoluzione sociale. La divisione degli esseri umani in due sessi è infatti il più resistente e il più rigidamente conservato degli stereotipi sociali. In futuro, schedare gli individui alla nascite come ‘maschi’ o ‘femmine, sarà giudicato iniquo quanto l’ormai obsoleta pratica sudafricana di stampare ‘nero’ o ‘bianco’ sui documenti d’identità”.

Martine Rothblatt spiega come le differenze genitali, ormonali, cromosomiche e perfino la fertilita’ non siano caratteristiche sufficenti a giustificare una netta divisione binaria, e invoca una lotta di liberazione del gender parallela a quella contro l’apartheid razziale.
Secondo Rothblatt, la fine dell’apartheid sessuale porterà alla libertà di genere.

Diana Nardacchione è una psicologa, nonche una delle più auteroli esponenti dell’intellighentia transgender in Italia.

Nel suo saggio “Transessualismo e transgender”, Nardacchione afferma che:

il maschile e il femminile sono stereotipi culturali ai quali nella storia sarebbe stato attribuito erroneamente il rango di identità biologiche. Il considerare gli stereotipi sessuali come fenomeni congenito/biologici, attribuisce loro apparentemente le caratteristiche di immutabilità e impermeabilità ad ogni tentativo di manipolazione esterna. Nel nostro immaginario culturale i due sessi vengono rappresentati sul piano del simbolico come “opposti”, ma sarebbero in gran parte statisticamente coincidenti. Non esisterebbero quindi caratteristiche comportamentali esclusive di uno dei due sessi”.

Esiste secondo me un filo rosso che collega le elaborazioni di Helena Velena, Martine Rothblatt e Diana Nardacchione, un denominatore comune che potremmo ascrivere ad un pensiero antibinario e volto alle decostruzione del dualismo di genere.

I tre testi di cui vi ho parlato hanno secondo me aperto una breccia nella quale successivamente si sono sviluppate le elaborazioni altre pensatrici, come Mirella Izzo con il suo “Oltre le gabbie dei generi. Manifesto Pangender” pubblicato dal Gruppo Abele nel 2012, che potremmo definire un importante testo post-transgender. In questo manifesto infatti si parla di identità di genere, ma in un’ottica pangender, universale, formulando un’invito a prendere coscienza del fatto che concetti come “uomo”, “donna”, “omosessuale”, “transgender” sono solo rigide classificazioni, gabbie che ci imprigionano costringendoci ad assomigliare a concetti che esistono solo a livello di cultura e pensiero.

Arriviamo infine al contributo delle nuove generazioni di attivisti transgender, nativi digitali che ci offrono nuove elaborazioni  che più che nella letteratura, troviamo ormai in blog e social networks. Portatori di nuove e rivoluzionare visioni dell’idea di autodeterminazione rispetto all’identità di genere, queste “nuove leve” sperimentano percorsi innovativi, spesso condividendo queste esperienze in tempo reale. Quella variabilità di genere che le “vecchie guardie” avevano solo postulato, restando il più delle volte su un piano squisitamente teorico, trova finalmente riscontro sul piano pratico, con la messa in discussione dei percorsi “canonici” MtF (Male to Female) ed FtM (Female to Male), criticati per l’impostazione binaria e medicalizzata, e la concreta messa in atto di percorsi di autodeterminazione rispetto al gender che esulino da terapie ormonali, interventi chirurgici e logiche di adeguamento al binarismo dei generi culturalmente prevalente.

Io voglio concludere e salutarvi con queste parole che Diana scrisse qualche anno fa nella prefazione ad una mia pubblicazione:

È una rivoluzione quella che incombe sull’umanità in relazione alla sessualità. L’illusione che esistano una ‘normalità’ e una ‘diversità’ è condivisa tanto dai normali, che per nulla vogliono rinunciare alle apparenti e rassicuranti certezze, quanto dai diversi, che sono preoccupati dal rischio di perdere anche i modesti vantaggi che derivano dalla condizione di tolleranza. I ‘normali’ cercano di misurare la diversità più in termini qualitativi che quantitativi, per sancirne la distanza come incolmabile. I ‘diversi’ cercano di giustificarsi e continuano a proclamarsi innocui. La difesa di questa ideologia era facile quando i ‘normali’ erano istruiti, potenti e benestanti e i ‘diversi’ erano illetterati, impotenti e poveri. Oppure tacevano. Ora anche i ‘diversi’ leggono, studiano, scrivono. Le loro idee circolano e quando esse incontrano l’ideologia corrente insinuano dubbi e minano certezze. Le idee dei diversi fanno paura e faranno sempre più paura finché non riusciranno a rassicurare anche i normali.

Calendarizzato il ddl 405, “Norme in materia di modificazione dell’attribuzione di sesso”

Il ddl è sottoscritto dai senatori Lo Giudice, Amati, Broglia, D’Adda, Fabbri, Guerra, Idem, Palermo, Ricchiuti e Zanoni.

Prevede, fra l’altro, di eliminare l’obbligo di sterilizzazione e di mutilazione genitale per chi voglia accedere alla riattribuzione anagrafica del sesso prevista dalla legge 164 del 1982, come chiesto di recente dal Parlamento Europeo con la Risoluzione Lunacek e come già anticipato in diverse sentenze dai tribunali italiani.

Continuo a pensare che sarebbe stato più prudente spingere per l’emanazione di una circolare interpretativa che imponga ai giudici un’applicazione meno restrittiva della legge 164/82, che, ricordiamolo, nel suo testo non prevede l’obbligo di intervento sui caratteri sessuali primari della persona in transizione.

Vero è che questa proposta di legge, appena calendarizzata, sancirebbe dei diritti sacrosanti, questo è fuor di dubbio.

Infatti, oltre alla possibilità di rettificazione anagrafica senza interventi sui caratteri primari, indicata esplicitamente, prevede:  – il diritto all’autodeterminazione della persona disforica anche se minorenne (se autorizzata da un giudice);  – il diritto all’autodeterminazione della persona intersessuata (divieto di interventi di riattribuzione di sesso alla nascita);  – la tutela del matrimonio contratto dalla persona in tranzione prima della riattribuzione anagrafica (il matrimonio non si scioglierebbe automaticamente, come invece oggi accade).   Ci sono però anche delle criticità, che potrebbero derivare dal fatto che la legge voglia normare e definire un po’ troppo. Conta infatti 14 articoli, contro i 7 della ‘vecchia’ 164/82, e questo potrebbe non essere necessariamente un bene per noi.

Ottavia D’anseille Voza, Responsabile nazionale per i diritti delle persone trans per Arcigay), fa giustamente notare il problema dell’articolo 14 della proposta di legge,

che escludendo la punibilità per ‘chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nellatto di nascita’, di fatto confermerebbe tale punibilità per chi modifica il proprio aspetto esteriore all’esterno di tale percorso. Questo articolo di fatto confermerebbe la punibilità per tutte quelle persone, cosiddette ‘gender non conforming’, che non associano al loro percorso identitario alcun intervento medico.”

Ricordiamo che non tutta la realtà transgender passa per un percorso medicalizzato.

Atttenzione anche all’articolo 2, che fa esplicito riferimento alla “relazione psicodiagnostica che attesti una disforia di genere”. In primis, perché non è detto che la definizione ‘disforia di genere’, oggi contemplata nel DSM V, non divenga in tempi brevi obsoleta (ricordiamo che la condizione T*, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere addirittura depennata dalla prossima edizione del DSM). In secondo luogo perché potremmo finire per sancire per legge l’obbligatorietà della perizia psicodiagnostica, dando un potere ed una discrezionalità ancora più grandi a psichiatri, psicoterapeuti e osservatori di specialisti sulle nostre vite (e soprattutto sulle vite di chi verrà e transizionerà in futuro).

Io dico sosteniamo l’iter di questa proposta, visto che è stata calendarizzata, ma spingiamo anche per emendarla nei punti che potrebbero rivelarsi un’arma a doppio taglio nella battaglia per il diritto all’autodeterminazione.

La condizione transgender in Italia: la legge 164/82

La condizione transgender in Italia prima dell’approvazione della legge 164/82

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Prima dell’introduzione della suddetta legge era vietato, perché illecito, ogni tipo di intervento di riconversione del sesso. Gli interventi medici che potevano eseguirsi riguardavano esclusivamente persone che presentavano problematiche riconducibili in modo esclusivo all’ermafroditismo (presenza di strutture gonadiche di entrambi i sessi) (Pezzoli, 2006)¹.

In buona sostanza prima della 164/82 chi viveva sulla propria pelle le numerose difficoltà dovute alla condizione transgender non aveva nessun supporto giuridico per intraprendere l’iter di transizione e vedere realizzata la propria esistenza. L’assenza di un riconoscimento civile e giuridico comportava di conseguenza anche l’assenza di diritti civili (Pezzoli, 2006).

Risalgono agli anni Sessanta i primi coming-out transgender² “quando il termine che connotava l’esperienza non esisteva ancora e quindi si era ignorati perché invisibili, quando manifestare tendenze o atteggiamenti non consoni al proprio genere era punito col carcere se non addirittura col manicomio” (Marcasciano, 2002), con la multa per mascheramento (l’articolo 85 del Codice Civile riguardante il mascheramento e le condanne infamanti, legge 27/12/1956, numero 1423.99, art. 3 -12), con l’articolo 1 che, dichiarando le persone transgender “socialmente pericolose” le privava della patente di guida, del diritto di voto ed le inviava al confino ( A.I.T., Associazione Italiana Transessuali). L’esperienza dei decenni precedenti alla legge è quindi segnata dalla repressione perpetrata dalle istituzioni e dalla società stessa ai danni delle persone transgender, che vivevano una condizione estremamente precaria caratterizzata dall’emarginazione e dalla violenza .

Fra le richieste che il Coordinamento della Associazioni Trangender Italiane ha presentato al Ministero Pari Opportunità nel novembre 2006, particolarmente sentita è quella di “azioni di risarcimento (vitalizio ecc.) per tutte le persone che hanno subito, prima della entrata in vigore della L. 164/82, violenza, carcere, prigione, confino, perdita dei diritti di cittadinanza e altre gravi forme di discriminazione da parte dello Stato a causa della loro condizione di transgender ed eventuale risarcimento per i danni fisici e psichici subiti a causa delle persecuzioni” (Crisalide AzioneTrans, 2000).

Note

¹ Sull’immutabilità del sesso e sulla non disponibilità del proprio corpo per questioni riguardanti la psicosessualità della persona, l’orientamento giurisprudenziale era il seguente: “… l’accertamento e documentazione del sesso della persona, effettuata in sede di atto di nascita, ai sensi degli art. 67, 79 e 71 dell’ordinamento dello stato civile (r.d.n. 1238/1939) con esclusivo riguardo agli organi genitali esterni, sono suscettibili di successiva rettificazione…, solo in conseguenza di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali , per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben definita o solo espressamente definita, ancorché ricollegata all’orientamento psichico della persona medesima, o coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti, e non anche, pertanto, per il mero riscontro di una psicosessualità contrastante con i chiari caratteri degli organi sessuali, ovvero per interventi chirurgici di tipo manipolatorio o demolitorio, rivolti a mutare la realtà anatomica naturale” (Cass n. 2161 del 03 aprile 1980). L’ordinamento prevedeva che la richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile e delle annotazioni potesse essere attivata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica solo perché promossa “dall’interesse pubblico”, nonché quelle che riguardavano “… errori materiali di scrittura” (art 165. r.d. 9 luglio 1939 n. 1238), compiuto dal denunciante oppure di compilazione dell’atto da parte dell’ufficiale dello stato civile in sede di dichiarazione di nascita (art. 70 r.d. n.1238/1939). In sintesi questo era il quadro normativo al quale possiamo aggiungere l’art. 5 del codice civile, “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica…”.

² L’espressione inglese “coming out” è traducibile in italiano con l’espressione “uscire allo scoperto”. Nell’ambito GLBT tale espressione è usata per indicare la decisione di dichiarare apertamente la propria omosessualità o la propria identità di genere (Arcigay, The Italian Gay Association).

L’iter di approvazione della legge 164/82.

Si presentano qui gli antefatti che hanno preparato il terreno all’approvazione della legge.

La storia del movimento transgender in Italia iniziò ufficialmente nel 1979 a Milano, quando per la prima volta un gruppo di donne mise in atto una protesta in un’affollata piscina pubblica, indossando un costume maschile e restando così a seno nudo, sfidando l’opinione pubblica, l’autorità, ma soprattutto uno Stato che le considerava uomini a tutti gli effetti ( MIT, Movimento Identità Transessuale).

La protesta si estese poi a tutte le principali città italiane, arrivando innanzi alla stessa sede parlamentare con numerose manifestazioni e attirando l’attenzione dei mass media. Queste azioni ebbero vasta eco sui giornali, tanto che non ci fu partito che non fece a gara per schierarsi, per proporre la sua formula per risolvere, o fingere di risolvere, il problema. Ciò fu conseguenza, in verità, di un’abile e fortunata mobilitazione dell’opinione pubblica da parte dell’allora Movimento Italiano Transessuali (MIT), che ottenne vaste adesioni nel mondo della cultura, del’opinione e dello spettacolo. Attorno al Mit si coagulò un vasto e composito movimento spontaneo, organizzato dal Partito Radicale, che formulò una strategia per far sì che anche in Italia si arrivasse ad una legge analoga a quella approvata in quegli anni in Germania ¹ (di s.).

In sede parlamentare il confronto fu rovente e vide contrapporsi ai parlamentari sostenitori del Mit i rappresentanti di un unico gruppo politico contrario all’approvazione del disegno di legge, gruppo disomogeneo al suo interno, “rigidamente arroccato in difesa di posizioni ideologiche annunciate come irrinunciabili ed ammantate di apparente rigore etico e scientifico” (di s.).

Il disegno di legge dapprima passò al vaglio della “Commissione Parlamentare Giustizia”, ma, a causa dell’opposizione, fu approvato a semplice maggioranza e sottoposto alle assemblee parlamentari in sede deliberante e discusso pubblicamente. Infine, come in genere avviene, si giunse ad una soluzione compromissoria (di s.). Il testo della legge 14 aprile 1982 n 164 fu quindi in realtà una soluzione di compromesso, e, a seconda del punto di vista, si ha tuttora l’illusione che venissero soddisfatte le istanze di entrambi gli schieramenti.

Quando il Mit chiese ragione ai suoi sostenitori parlamentari del perchè non si fosse fosse arrivati ad approvare una legge analoga a quella tedesca, che veniva riconosciuta come la soluzione più adeguata al problema, venne risposto che quanto approvato era il compromesso massimo che gli oppositori erano disposti a concedere per cui o ci si accontentava di quanto concordato o l’intero accordo sarebbe decaduto (Nardacchione, 2000).

Venne così realizzata una legge che può essere letta in chiave solo apparentemente libertaria” (Nardacchione, 2000).

Note

1 Il riferimento più chiaro e più stimolante in quegli anni era infatti quello della legge tedesca (Legge 10 settembre 1980, I, nr 1654). Questa legge prevede un percorso in due tappe, definite tecnicamente “soluzioni” (“Losung”).

La prima, la “piccola soluzione”, comporta, in maniera del tutto svincolata da interventi chirurgici ed attraverso semplici meccanismi di tipo amministrativo, la riattribuzione di un nome confacente alle aspettative della persona, ma non al suo sesso anagrafico.

La seconda, la “grande soluzione”, è una facoltativa estensione della prima, è vincolata all’intervento ricostruttivo dei genitali e comporta la riattribuzione sia del nome che del sesso anagrafico. Il Mit si preparò quindi ad un confronto con il parlamento con la consapevolezza di quale avrebbe dovuto essere l’obiettivo di massima verso cui puntare (Nardacchione, 2000)

L’applicazione della legge. Un’analisi critica.

Il movimento italiano per i diritti delle persone transgender unanimemente ritiene necessarie delle modifiche alla legge 164, considerando quest’ultima come espressione dei preconcetti consolidati nel tessuto sociale e dell’atteggiamento di rifiuto della società stessa verso la propria condizione.

Da un’analisi critica della legge emerge infatti che tale normativa non sembra aver mai risposto alla effettiva realtà del fenomeno dimostrando di rivolgersi esclusivamente ad una parte delle persone interessate, cioè quelle che già si erano sottoposte all’intervento chirurgico, esprimendo una natura di tipo sanatorio, o a quelle che erano ben determinate ad affrontarlo, accontentandosi di regolarizzarne la posizione sociale senza approfondire la conoscenza e senza ampliare la disciplina anche ad altre esigenze non meno legittime. Una volta individuati i limiti della legge è facile capire che l’atteggiamento che emerge non è altro che quello di affrontare una problematica di riconoscimento di un diritto alla libertà individuale, come fosse invece una minaccia per l’ordine pubblico.

E’ così chiaro che il fine che la legge si propone corrisponde in realtà al reinserimento coatto di ogni forma di differenza rispetto all’identità di genere all’interno del binomio uomo-donna, tendendo così ad esprimere più un indirizzo di tipo curativo-reintegrativo piuttosto che riconoscere ufficialmente la figura del/della transgender come soggetto di diritti. In tal modo la volontà individuale della persona viene calpestata, non essendo compatibile con il concetto di normalità che la legge sembra presupporre; una normalità su cui grava un giudizio di idoneità fondato più su requisiti fisico-sessuali che psichici.

Quindi la legge, subordinando quest’ultimo all’effettivo cambiamento fisico, rende l’intervento chirurgico un “obolo cruento” (Nardacchione, 2000) da pagare come unica alternativa ad una morte civile certa, ponendo quello che dovrebbe essere l’oggetto di tutela (la volontà e la psiche della persona) in una situazione di vaglio obbligato e discrezionale, da parte dell’apparato giudiziario (giudice istruttore, pubblico ministero, consulente tecnico), ai fini di un riconoscimento che è, dal punto di vista della Costituzione stessa, un diritto inviolabile di ogni cittadino.

La situazione attuale della legge 164 fa sì che questi stessi diritti, in particolare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), vengano mutati in obblighi. Quello che è uno strumento per affermare delle libertà individuali come il diritto alla salute diventa una forma di coercizione: si impone alla persona una “salute” che è, in realtà, nient’altro che un’ apparenza esteriore conforme ai canoni correnti, quando il diritto alla salute dovrebbe poter esprimersi anche nel diritto a rifiutare cure obbligatorie. L’insufficienza e l’inadeguatezza della legge 164 di fronte alla materia dei diritti della persona transgender si ritrova quindi, come è stato più volte puntualizzato dagli studi di Nicola Coco (Marchiori – Coco, 1992), avvocato e giurista, in questi aspetti: 1 – nel fine marcatamente di “ordine pubblico” che si propone; 2 – nell’eccessivo potere decisionale del giudice; 3 – nella presenza obbligatoria del pubblico ministero; 4 – nella lesione della libertà individuale per mezzo di una frustrante perizia psichiatrica, del tutto contrastante con la volontà della persona; 5 – nel passaggio obbligato, ai fini del riconoscimento di uno status giuridico, dell’intervento chirurgico irreversibile.

In tal modo le applicazioni della legge 164 non consentono di tutelare né la salute fisica e psichica degli interessati, né la volontà di questi. Qualsiasi proposito di miglioramento della normativa non può non tenere conto di queste gravi carenze.

Le storiche sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale: un punto di svolta nella prassi giurisprudenziale

Solo recentemente, con la sentenze della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e della Corte Costituzionale n. 221, i tribunali italiani hanno iniziato a cambiare orientamento, concedendo la rettificazione di sesso anche a persone in transizione che hanno rifiutato l’intervento demolitivo agli organi genitali, mettendo in discussione una prassi giurisprudenziale trentennale. Il movimento transgender ha accolto queste sentenze come una grande e significativa vittoria nella battaglia per i diritti.

Non va tuttavia dimenticato che quello alla piena autodeterminazione non è ancora, per le persone transgender italiane, un diritto garantito e sancito per legge: un orientamento giurisprudenziale non è nei fatti vincolante per tutti i giudici e i tribunali come lo sarebbe invece una legge.

Siamo ancora quindi ben lontani da un corpus legislativo in grado di garantire e promuovere il diritto alla libertà di genere e alla piena autodeterminazione, come invece è accaduto, ad esempio, a Malta, in Argentina o in Danimarca, paesi che vantano legislazioni molto avanzate in materia, che non prevedono interventi chirurgici o trattamenti medici obbligatori e non desiderati dalla persona, certificazioni mediche psichiatriche e terapie psicologiche coatte, competenza dei tribunali in  materia.

Bibliografia

    • ARCIGAY. THE ITALIAN GAY ASSOCIATION, Sito web, Bologna. Disponibile all’indirizzo: http://www.arcigay.it/
    • NARDACCHIONE D., Transessualismo e Transgender. Superando gli stereotipi, Il Dito e la Luna, Milano, 2000
  • PEZZOLI F., Legge 14 aprile 1982 n. 164. Transessualismo. Teoria e prassi., Crisalide AzioneTrans onlus, Livorno, 2006.