
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge dal titolo apparentemente neutro: “Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”.
Dietro questa formula tecnica si nasconde un provvedimento che introduce nuovi vincoli, registri e controlli sui percorsi di affermazione di genere dei minori, con un impatto concreto sulla vita di ragazze e ragazzi transgender e delle loro famiglie.
In questo articolo spiego cosa prevede il decreto Schillaci-Roccella, perché non è una misura neutra e quali rischi pone sul piano dei diritti, della salute e della fiducia nelle istituzioni.
Cosa prevede il decreto Schillaci-Roccella
Il decreto legge Schillaci-Roccella introduce una serie di vincoli e strumenti di controllo sui percorsi di affermazione di genere in età evolutiva. Prevede, tra le altre cose:
- l’obbligo di diagnosi da parte di un’équipe multidisciplinare;
- l’obbligo di documentare percorsi psicologici, psicoterapeutici e psichiatrici pregressi;
- l’assenso del comitato etico a valenza nazionale pediatrico di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
- l’attivazione, presso l’AIFA, di un registro nazionale per monitorare ogni prescrizione di farmaci bloccanti della pubertà e di ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti;
- la trasmissione periodica dei dati raccolti al Ministero della Salute.
Perché non è una misura neutra
L’intento dichiarato è quello di garantire appropriatezza e tutela. Ma chi ha esperienza diretta di questi temi sa bene che, nella pratica, tutto questo rischia di tradursi in un aumento degli ostacoli, della diffidenza istituzionale, dei ritardi e delle diseguaglianze territoriali nell’accesso alle terapie e all’accompagnamento ai percorsi di affermazione di genere.
Serve una politica che ascolta, non che sorveglia
Questo approccio richiama una riflessione più ampia sul rapporto tra potere, sapere e controllo dei corpi.

Le ragazze e i ragazzi che vivono un’esperienza di varianza di genere non sono un’emergenza da contenere, ma vite da accompagnare con rispetto e strumenti adeguati. Chi ha veramente a cuore il loro benessere dovrebbe preoccuparsi di formare gli operatori, potenziare le equipe multidisciplinari sul territorio, rafforzare il dialogo tra famiglie, scuole e servizi, non creare registri e filtri burocratici che complicano percorsi già difficili.
Come ci ha insegnato Michel Foucault nella sua opera “La volontà di sapere”, l’identità sessuale è stata costruita attraverso i discorsi, le pratiche disciplinari e le istituzioni che hanno definito, classificato e normalizzato i comportamenti sessuali nel corso della storia occidentale. Ciò significa che le norme mediche o legali che pretendono di dire esattamente cosa una persona trans può o non può fare, finiscono per riprodurre un potere disciplinare che discrimina anziché accompagnare.
La mia posizione

Per essere chiara: non sono mai stata per la facile e disinvolta somministrazione di ormoni o di farmaci bloccanti della pubertà, anzi. Ho sempre pensato che più si riesce a evitare la somministrazione di farmaci e meglio è. Per me, l’approccio farmacologico alla variabilità di genere in età adolescenziale e preadolescenziale deve sempre essere una extrema ratio a fronte di un malessere insopprimibile nel genere sociale assegnato alla nascita, nel rispetto del vissuto della ragazza o del ragazzo. Se faccio queste puntualizzazioni è perché troppo spesso chi si è espresso a favore di questi percorsi è stato dipinto mediaticamente come un invasato che vorrebbe somministrare ormoni a bambini e ragazzi in modo indiscriminato e disinvolto. Aggiungo che da decenni sono in prima linea nelle battaglie per la depatologicizzazione e depsichiatrizzazione della condizione trans.
Sul tema dei percorsi di affermazione di genere degli adolescenti mi sono già ampiamente espressa in passato:
- il link a un mio articolo del 2018 in cui già affrontavo la questione: https://www.gaynews.it/2018/10/04/la-piccola-principe-di-daniela-danna-femminismo-dogmatcio-diritto-parola-persone-trans/;
- un breve capitolo tratto dal mio ultimo libro, Indietro non si torna (TEA,2023) dal titolo La variabilità di genere nell’adolescenza, che riporto qui di seguito integralmente. Quel che soprattutto mi interessa chiarire è che voglio entrare nella complessità del tema, stando ben lontana dalle logiche di polarizzazione e di tifoseria che i social media hanno ormai reso una regola.
La complessità dei percorsi in adolescenza

Riporto qui un estratto dal mio libro Indietro non si torna perché credo aiuti a comprendere la complessità reale dei percorsi di affermazione di genere in adolescenza, lontani da slogan e polarizzazioni.
La variabilità di genere nell’adolescenza
Le richieste di accesso ai percorsi di affermazione di genere da parte di adolescenti costituiscono ormai un fenomeno internazionale che in anni recenti ha maturato una casistica anche italiana. Lo sanno bene tanto i professionisti – medici, psichiatri, psicologi, endocrinologi, avvocati, giudici – quanto chi lavora presso le associazioni LGBT+.
Credo che quando un fenomeno sociale prende corpo, al posto di imporre dei divieti – come alcune forze politiche auspicano –, sia sempre meglio regolamentarlo attraverso i saperi e le conoscenze scientifiche a disposizione. Credo inoltre che il dibattito e il confronto su un tema così delicato necessitino di competenze trasversali, mediche, giuridiche, sociali, di unavisione non dogmatica, di esperienza diretta e documentata con il fenomeno e con le persone a cui ci riferiamo. Più di tutto, occorre grandissima onestà intellettuale.
Le istanze di queste ragazze e ragazzi meritano attenzione, prudenza, studio e grande cautela, considerando che la presa in carico dell’incongruenza di genere da parte della famiglia e delle istituzioni riveste per loro un’importanza cruciale.
La letteratura scientifica descrive infatti le persone adolescenti gender variant come soggetti a rischio: l’isolamento e la percezione della propria diversità le fa crescere isolate e fragili. È molto frequente che la vergogna e l’autosvalutazione le portino a un progressivo ritiro sociale, all’abbandono scolastico e, nei casi più gravi, all’autolesionismo e al suicidio. Per molte i cambiamenti fisici della pubertà possono comportare grandi sofferenze. Tali cambiamenti vanno infatti ad accentuare i caratteri sessuali primari e secondari del sesso di origine e, conseguentemente, a esacerbare il disagio derivante dall’incongruenza fra il genere assegnato alla nascita e quello di elezione.
Nel corso del dibattito pubblico sul disegno di legge Zan, si è molto dibattuto sul tema dell’accesso alle terapie ormonali da parte di persone adolescenti. Ritengo che non si possa e non si debba essere ideologici e rigidamente “pro o contro” sull’argomento. Ogni caso richiede un’attenta valutazione da parte dell’adolescente, della famiglia, dei medici e dei professionisti adeguatamente formati e competenti, senza dimenticare l’importanza rivestita dalle scuole e dagli insegnanti.
A distanza di venticinque anni dall’inizio del mio percorso di affermazione di genere, posso dire con sicurezza che, se allora ci fosse stata la possibilità di iniziare a sedici anni le terapie ormonali, la mia vita sarebbe stata migliore. Mi sarei risparmiata tre anni di sviluppo in una direzione maschile e grandi sofferenze in un’età delicatissima.
Per questo oggi sostengo la possibilità per gli adolescenti transgender di poter accedere ai percorsi di affermazione di genere, ma al tempo stesso credo siano necessarie – lo ribadisco – grandissima cautela, prudenza e attenzione.
Posto che io sono soltanto una persona che ha vissuto la sua esperienza – e che dovranno essere le professionalità e le istituzioni a regolamentare nei prossimi anni questi percorsi – credo che quella dei sedici anni come età minima per l’accesso ai percorsi di affermazione di genere sia una soglia ragionevole, prevista peraltro anche da leggi recentemente approvate in Scozia e in Spagna. Credo inoltre che i minori gender variant, di età anche inferiore ai sedici anni, che ne facciano richiesta di concerto con le famiglie, dovrebbero poter ottenere la carriera alias, cioè la possibilità di utilizzare il nome scelto e di vederlo rispettato presso le istituzioni scolastiche o di altro tipo, oltre alla possibilità di assumere farmaci bloccanti della pubertà – naturalmente in presenza di un adeguato accompagnamento e monitoraggio da parte di professionisti esperti e di comprovata esperienza – nei casi in cui il disagio legato al genere di origine sia particolarmente grave.
L’importanza della multidisciplinarità della rete di supporto
Le esperienze con le prese in carico dei casi di persone gender variant adolescenti hanno evidenziato l’importanza della presenza di una rete di supporto. Ogni giovane è un caso a sé che richiede una speciale attenzione da parte delle famiglie, dei medici, dei professionisti, dei peer supporter delle associazioni transgender, senza dimenticare gli insegnanti, i presidi e gli educatori. Tali professionalità e punti di vista devono essere dialoganti e in sinergia.
È auspicabile che il lavoro della rete di supporto alla giovane persona gender variant si ponga i seguenti obiettivi:
– aiutare la persona nella costruzione di un percorso che abbia come obiettivo quello di sanare l’incongruenza di genere al netto delle influenze socioculturali. Questo tipo di aiuto non può prescindere da un valido lavoro di orientamento e da una panoramica il più possibile esaustiva delle risorse e delle opzioni a disposizione;
– aiutare la persona a costruire strumenti utili a fronteggiare il sistema socioculturale binario e le conseguenti logiche di adeguamento che tale sistema esige;
– aiutare la persona a situarsi nel crinale che divide l’incongruenza di genere e il sano bisogno di attenuarla dalle aspettative sociali e dai bisogni indotti.
La scatola degli attrezzi della rete a servizio della giovane persona gender variant deve essere fornita di visioni non dogmatiche e curriculum che riportino significative e documentate esperienze con le persone e le comunità a cui ci riferiamo. Il presupposto irrinunciabile al lavoro con queste giovani persone è un atteggiamento mentale laico e distante da ogni pretesa di verità, che può esprimersi soltanto attraverso la pratica della costante messa in discussione dei saperi.
Per poter ottenere un concreto miglioramento della qualità di vita di queste giovani persone è necessario che tale rete abbia al proprio interno professionalità, conoscenze e competenze multidisciplinari di carattere medico, endocrinologico, giuridico, psicologico, socio-antropologico.
Conclusioni
Le istituzioni dovrebbero essere il luogo della tutela, non della diffidenza.
Regolamentare non significa sorvegliare, e proteggere non significa ostacolare.
Su temi così delicati, la politica ha il dovere di ascoltare la scienza, le famiglie e le persone direttamente coinvolte. Senza semplificazioni, senza ideologia e senza paura.
TESTO COMPLETO DDL Disforia di Genere
Per completezza e trasparenza, riporto di seguito il testo del decreto, affinché chi legge possa farsi un’opinione informata sui contenuti reali del provvedimento.
Schema di disegno di legge recante “ Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere”
ART. 1 (Somministrazione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti)
1. La somministrazione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti alle persone minori di età con diagnosi di disforia di genere, è effettuata a seguito di diagnosi di una équipe multidisciplinare e degli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici, nel rispetto dei protocolli adottati dal Ministero della salute, acquisito il consenso informato secondo le modalità di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, nelle more dell’adozione da parte del Ministero della salute dei protocolli di cui allo stesso comma, la somministrazione è effettuata previo assenso del comitato etico a valenza nazionale pediatrico di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
3. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un registro per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci e degli ormoni di cui al comma 1, che avviene mediante farmacia ospedaliera, per monitorare il corretto utilizzo del farmaco, tenendo conto delle specifiche indicazioni che il Ministero della Salute predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In ogni caso il registro di cui al comma 3, deve contenere almeno elementi e informazioni in ordine al processo decisionale di prescrizione dei farmaci aventi l’effetto di bloccare la pubertà e degli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti, inclusi gli esiti documentati dei precedenti percorsi psicologici, psicoterapeutici ed eventualmente psichiatrici, le eventuali comorbilità diagnosticate, il monitoraggio clinico e il follow up.
5. L’AIFA, ogni sei mesi, trasmette al Ministero della salute un rapporto relativo ai dati del registro di cui al comma 3.ART. 2 (Tavolo tecnico e relazione al Parlamento)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’autorità politica delegata per la famiglia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Tavolo tecnico a cui è affidata la valutazione del rapporto di cui all’articolo 1, comma 5. Il Tavolo è
presieduto da un rappresentante del Ministro della salute e da un rappresentante dell’autorità politica delegata per la famiglia, ed è composto da tre esperti in materia nominati dal Ministro della Salute e due esperti in nominati dall’autorità politica delegata per la famiglia.
2. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministro della salute, sentita l’autorità politica delegata per la famiglia, trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro di cui all’art. 1, comma 4.ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dalla presente legge sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Approfondimenti
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